Un’azienda che pubblica contenuti scritti con l’aiuto dell’AI, o una testata che li usa per informare il proprio pubblico, in Europa deve rispondere a due impianti normativi diversi, con soglie diverse, e la confusione tra i due è comune quanto costosa da correggere dopo. Il primo è il Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale (AI Act), che vale per chiunque pubblichi in UE, in qualunque settore. Il secondo, più severo e specifico, vale solo per chi esercita la professione giornalistica in Italia, iscritto all’Ordine dei Giornalisti.
Cosa impone davvero l’AI Act e quando non impone nulla. L’articolo 50, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2024/1689 richiede a chi pubblica testo generato o manipolato da un sistema di AI, per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico, di dichiarare che quel testo è stato generato artificialmente. È un obbligo di trasparenza, non un divieto: la norma non vieta di usare l’AI per scrivere, chiede solo di dirlo. Ma lo stesso articolo prevede un’eccezione esplicita, testuale, che cambia tutto per chi pubblica con un processo editoriale reale: l’obbligo di disclosure non si applica quando il contenuto “has undergone a process of human review or editorial control” e una persona fisica o giuridica detiene la responsabilità editoriale della pubblicazione. In pratica: se un testo passa attraverso una revisione umana genuina, e qualcuno se ne assume la responsabilità editoriale con nome e cognome, l’AI Act non obbliga ad etichettarlo come generato dall’AI. È un’esenzione pensata proprio per proteggere l’editoria che funziona in modo tradizionale, anche quando usa strumenti nuovi per arrivarci.
Il codice deontologico italiano parte da dove l’AI Act si ferma. Per chi è iscritto all’Ordine dei Giornalisti, l’esenzione appena descritta semplicemente non esiste. Il Codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti, approvato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine l’11 dicembre 2024, contiene un articolo dedicato specificamente all’intelligenza artificiale, l’articolo 19, che impone due obblighi distinti e cumulativi. Il primo: il giornalista deve rendere esplicito l’utilizzo dell’AI nella produzione o modifica di testi, immagini e contenuti sonori, specificando il tipo di contributo che l’AI ha fornito: non basta dire “questo pezzo ha usato l’AI”, va indicato per cosa. Il secondo, e più severo: il giornalista mantiene comunque la piena responsabilità e il controllo sui contenuti, con l’obbligo di verificare fonti e veridicità dei dati, indipendentemente da quanto lavoro abbia svolto l’AI. Il codice chiude ogni possibile scappatoia con una frase che non lascia spazio ad interpretazioni: “In nessun caso il ricorso all’intelligenza artificiale può considerarsi esimente in tema di obblighi deontologici”. Non esiste, in altre parole, l’equivalente giornalistico dell’esenzione dell’articolo 50: la revisione umana, per un giornalista iscritto all’Ordine, è un dovere aggiuntivo alla disclosure, non un modo per evitarla.
Perché la Legge 132/2025 non è la norma da citare per questo obbligo. Un errore comune, utile chiarire proprio perché facile da commettere, è attribuire l’obbligo di disclosure specifico alla Legge 132/2025, la normativa italiana generale sull’intelligenza artificiale entrata in vigore il 10 ottobre 2025. L’articolo che quella legge dedica all’informazione, l’articolo 4, stabilisce solo un principio generico: l’uso dell’AI nell’informazione non deve pregiudicare pluralismo, libertà di espressione, obiettività, completezza, imparzialità e lealtà. Nessun riferimento al tipo di contributo, nessun obbligo di dichiarazione specifica, nessuna sanzione dedicata. L’obbligo concreto e dettagliato viene dal codice deontologico dell’Ordine, non dalla legge statale: una distinzione che conta soprattutto in caso di controllo: violare l’articolo 19 del codice deontologico espone ad un procedimento disciplinare davanti all’Ordine, con conseguenze dirette sull’iscrizione professionale, mentre l’articolo 4 della Legge 132/2025, da solo, non prevede questo tipo di sanzione specifica.
Le due soglie affiancate, per chi deve orientarsi tra le due. Un’azienda che pubblica contenuti B2B con l’aiuto dell’AI, senza essere una testata giornalistica registrata, risponde solo all’AI Act: se la revisione editoriale è genuina e la responsabilità è chiaramente attribuita, l’esenzione dell’articolo 50(4) si applica, e non c’è obbligo formale di etichettare il contenuto. Una testata giornalistica con un direttore responsabile iscritto all’Ordine, anche tramite l’Elenco Speciale, risponde invece ad entrambe le norme insieme: l’AI Act sul piano generale, e il codice deontologico su quello professionale, quest’ultimo più severo, senza eccezioni per la revisione umana e con conseguenze disciplinari dirette in caso di violazione. Chi scrive la propria policy sull’uso dell’AI dovrebbe specificare a quale delle due situazioni appartiene, e citare la norma corretta per ciascun obbligo: mescolarle, o attribuire alla legge generale un obbligo che nasce invece dal codice professionale, è un errore che un controllo attento individua facilmente.
Fonti: Regolamento (UE) 2024/1689, articolo 50 — Trasparenza; Codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti, approvato dal CNOG l’11 dicembre 2024, articolo 19; Legge 23 settembre 2025, n. 132, articolo 4.